L’obbligo per le scuole di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

A partire dal 28 febbraio 2021 il Decreto-legge n.76 del 2020, in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L.179/2012, ha introdotto l’obbligo per le istituzioni scolastiche di adozione della piattaforma centralizzata del Ministero dell’Istruzione Pago In Rete, al fine di consentire alle famiglie il pagamento elettronico con PagoPA delle tasse e dei contributi scolastici configurati dalle scuole quali quote assicurative, attività extra-curriculari e progetti, viaggi di istruzione, uscite didattiche o visite guidate, contributi volontari per qualunque finalità eventualmente erogati ed ogni altra attività deliberata dal consiglio d’istituto.
L’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 prevede che le istituzioni scolastiche, a partire dall’anno d’imposta 2022, debbano obbligatoriamente trasmettere in via telematica entro il 16 marzo di ogni anno all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni delle spese scolastiche.

La possibilità di opposizione da parte del genitore/contribuente

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, possono eventualmente decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.
L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici da parte del genitore può essere esercitata con due seguenti modalità:

  1. comunicando l’opposizione direttamente all’istituzione scolastica al momento del sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata;
  2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l’apposito modello di richiesta di opposizione fornito dall’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it allegando al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità del richiedente.

 

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